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a cura di Massimiliano Damato.

In un articolo precedente abbiamo già parlato e approfondito le caratteristiche del Mandato di Rappresentanza Artistica (ne abbiamo parlato qui). 

Abbiamo visto che il Mandato di Rappresentanza non è altro che un contratto di scrittura privata attraverso il quale un artista (mandante) conferisce ad una persona fisica o giuridica (mandatario) il potere di agire per suo conto.

Un fattore molto importante riguarda i poteri conferiti al mandatario, da cui derivano diverse “tipologie” di mandato.

Anche se in gergo si usa definire genericamente il mandato come “Mandato di Rappresentanza”, bisogna sapere che detto mandato in realtà può essere conferito:

  •  con la rappresentanza;
  •  senza la rappresentanza.

Sembra un gioco di parole, ma in realtà la differenza sta nel fatto che il Mandato con Rappresentanza attribuisce all’agente la facoltà di agire in nome e per conto dell’artista, quindi l’agente ha anche la facoltà di poter firmare i contratti in nome e per conto dell’artista.

Invece il Mandato senza Rappresentanza conferisce al rappresentante solo il potere di agire per conto dell’artista, ma non in nome dell’artista; il rappresentante potrà quindi condurre le trattative contrattuali per conto dell’artista, ma non potrà sottoscrivere i contratti in nome dell’artista: la firma degli stessi spetterà dunque sempre all’artista, che in tal modo ha facoltà di accettarli o rifiutarli (per prassi, il teatro invia il contratto all’agenzia, la quale lo passa all’artista per la firma; l’artista una volta firmato il contratto lo restituisce all’agenzia che lo rimanda al teatro).

Questa forma è la più comune per consuetudine, ed è anche quella che io consiglio perché tutela meglio gli artisti: anche qui, prestare sempre molta attenzione!

Esiste poi la Procura, che si distingue dal Mandato per il fatto che non è un contratto, ma un negozio giuridico unilaterale (detto anche comunemente, ma impropriamente, delega) con il quale una persona conferisce a un’altra, detta procuratore, il potere di rappresentarla in tutti gli atti giuridici (procura generale) o solo per un determinato negozio o atto (procura speciale), che è il nostro caso; questo implica che il procuratore ha il potere di firmare gli atti per conto del delegante.

Quindi possiamo affermare che i “Mandati con Rappresentanza” contengono in se anche la “procura speciale”, ovvero la delega a firmare gli atti in nome dell’artista; i “Mandati senza Rappresentanza” sono anche detti “senza procura” e sono disposti dall’art. 1705 del C.C..

Sullo stesso argomento, abbiamo già trattato: Mandato di Rappresentanza Artistica, Il contratto capestro, Come scegliere un’agenzia di rappresentanza. 


Per chi avesse voglia di approfondire il tema, consigliamo la lettura del testo:
“La professione dell’Agente Lirico nel Teatro d’Opera italiano: Quadro storico, profili giuridici, aspetti pratici e prospettive future” di Massimiliano Damato, Alessandra Catteruccia, Emanuela De Roma, Michele Lai


 

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