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di Domenico Balzani.

Appare oggi (10/1/2018) su “Il Fatto Quotidiano” un articolo a cura di Fabrizio Basciano che racconta l’indignazione dei critici musicali per diverse sentenze che li vedono soccombere nella aule dei tribunali, dove vengono accusati e spesso condannati per reato di diffamazione e scritti ingiuriosi e denigratori verso musicisti per lo più cantanti d’opera.

Occorre fare un attimo di chiarezza e mettere in luce ciò che dice la legge sull’argomento.

La critica musicale inizia a formarsi in Italia nell’Ottocento ed è legata al mondo del melodramma. Si iniziò con resoconti che alternavano momenti di cronaca mondana, ad esempio la presenza in sala di autorità o personaggi famosi, a giudizi sintetici di tipo estetico sulla qualità dell’opera e degli interpreti.

Nei primi del Novecento la critica assurge al ruolo di funzione di promozione e informazione sullo spettacolo musicale, ma è nel dopoguerra che la critica musicale assume rilevanza e spessore tecnico.
Addirittura grandi scrittori diventano critici musicali, come nel caso di Eugenio Montale (in foto).

La qualità di contenuto e linguaggio delle recensioni si mantiene in quegli anni all’interno di quanto previsto dall’art 21 della nostra Costituzione, che difende la libertà di manifestazione di pensiero e di stampa, la quale mai deve attentare nel suo esprimersi ad offendere e ledere onore e reputazione del “criticato”.

In giurisprudenza è la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen sez. V, 6.07.1992, n.7632 e recentemente, Cass. Pen, sez .V, 10.02 .2011, n.4938) che individua dei parametri che vanno sempre tenuti presenti quando si scrive una recensione musicale su uno spettacolo.

In breve, si impone a chi scrive di non incorrere in responsabilità (anche) penali per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, commi 1 e 3, c.p) che punisce chi offende l’altrui reputazione.

Come ben si evince dal pronunciamento della Corte di Cassazione, deve essere ravvisata una utilità sociale della critica o cronaca dello spettacolo.

I fatti narrati devono essere veri basati sul vero e non devono essere riportati. Ovvero il critico deve aver presenziato allo spettacolo e non narrare per sentito dire.

I fatti devono essere esposti in maniera veridica e senza dileggio. Ad esempio, se un cantante ha eseguito malamente gli acuti è consigliabile scrivere che a parere del critico gli acuti non sono adeguati invece di scrivere che il cantante non ha gli acuti.

Dovrà essere inoltre rispettato il principio della continenza delle espressioni usate che non devono essere volgari, umilianti o dileggianti.

Sempre secondo la giurisprudenza, le espressioni e i giudizi non devono vertere in attacchi a qualità e modi di essere di una persona che finiscano per prescindere dal contesto della vicenda oggetto di critica, risolvendosi in un diretto discredito di colui che è oggetto di critica (corte di Cass. Pen. Sez. V, 23.02.2011).

Parimenti è vietato qualsiasi dileggio o allusione all’aspetto fisico dell’artista: si ricordi che scrivere espressioni di dileggio non è solo mancanza di educazione. E’ un vero e proprio reato!

Se esiste la compresenza dei tre requisiti sopracitati (utilità sociale, verità e continenza) ai sensi dell’art. 51 c.p., l’esercizio del diritto di critica appare esente dall’accusa di esercitare azione lesiva della reputazione altrui.

La Corte di Cassazione precisa, inoltre, che qualsiasi scritto che si equipari ad una critica musicale, fermo restando l’onere del rispetto del diritto della verità, esprime un giudizio di valore soggettivo e pertanto non può pretendersi obiettivo. (Cass. Pen., sez V , 13.11.2009, n.43403).

Eventuali rettifiche di una notizia giornalistica falsata apportate su richiesta dell’interessato, attenuano solamente l’entità della sanzione pecuniaria a carico dei responsabili cosi come ampiamente indicato ai sensi dell’art. 8, legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La diffamazione assume rilevanza penale anche per la diffusione attraverso internet di un messaggio o scritto diffamante. Si veda in tal senso Cass. Pen., sez.V, 27.12.2000 , n.4741 e recentemente Cass. Pen., sez. I, 21.12.2010.

La nascita esponenziali di giornali on line e di blog ha ampliato a dismisura il numero di critici musicali e di articoli che recensiscono spettacoli d’opera.

Appare evidente che l’associazione dei critici stia svolgendo un apprezzabilissimo ruolo di garante della professionalità dei suoi associati, e siamo certi che stia creando attraverso un codice deontologico una barriera in entrata ai tanti improvvisati che, con scritti spesso ai limiti della diffamazione verso artisti e professionisti dello spettacolo, ledono l’immagine della figura del critico.

Sicuramente nel Codice Deontologico che l’associazione dei critici vorrà approvare ci saranno dei punti fermi ad esempio:

  • Il divieto di percepire compensi di qualsiasi forma e natura per eventuali critiche positive da parte di artisti. Per compenso in qualsiasi forma si intende anche il chiedere e ottenere biglietti gratis o l’invito a cena post spettacolo;
  • Il divieto di una forma malcelata di attività di ufficio stampa che si esplica quando il critico si reca ad uno spettacolo col preciso intento di scrivere critiche positive solo ad alcuni artisti e negative ad altri. Per controllare l’operato del suo associato, l’associazione potrà consultare un database con lo storico delle critiche del suo associato;
  • Il divieto che nello stesso giornale, rivista (cartacea o on line) ci siano pagine pubblicitarie a pagamento di artisti e in contemporanea la recensione di spettacoli fatta dagli stessi;
  • Il divieto di svolgere attività artistica e contemporaneamente attività di critico;
  • Per ultimo ma molto importante, che l’associazione dei critici musicali annoveri nei suoi associati solo iscritti con comprovate competenze in materia musicale. Come in tutte le associazioni professionali serie, anche i critici saranno ben lieti di porre come condizio sine qua non per associarsi il possedere un titolo musicale o una laurea in musicologia. Essere dei melomani fan di cantanti del passato (come Caruso o la Grisi) non è evidentemente una condizione sufficiente.

Grazie alla stesura di un codice deontologico che non vediamo l’ora di leggere, l’associazione dei critici musicali non avrà così più timore più che qualche artista, sentendosi dileggiato e diffamato, si rechi dal giudice per ottenere giustizia (magari con registrazioni dal vivo delle performances in oggetto, nelle quali possa provare che quanto asserito dal critico è palesemente falso).

Domenico Balzani è laureato in Scienze Politiche ed Economiche all’Università di Sassari e in Economia e Gestione delle Arti e Beni Culturali alla Ca’ Foscari di Venezia. E’ inoltre diplomato in canto presso il Conservatorio di Musica di Verona e ha conseguito il Diploma di Laurea II Livello in Discipline Musicali con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Rovigo. E’ inserito con Decreto Ministeriale nella ristretta rosa degli Esperti di Gestione Amministrativa e Contabile del MIUR ed è rappresentante ministeriale nel CDA del Conservatorio di Trieste. E’ docente di Diritto, Organizzazione e Legislazione dello Spettacolo e Canto Lirico al Conservatorio di Udine, Conservatorio di Venezia e di Management dello Spettacolo al Conservatorio di Cagliari. Nel 2017 è stato eletto all’unanimità membro del direttivo del Colap (Coordinamento nazionale associazioni professionali inserite negli elenchi del Mise). Dal 1992 svolge attività artistica nei più prestigiosi teatri del mondo. E’ Direttore Responsabile per Gioacchino Onorati Editore della Collana Editoriale “ ProgettArte” dedicata alla progettazione e gestione delle attività turistiche e culturali”. E’ Vicepresidente di Assolirica, l’Associazione professionale degli artisti lirici riconosciuta dal MISE ( Ministero Sviluppo Economico) ai sensi della legge 4/2013.