1 ' di lettura

a cura di Massimiliano Damato.

Quando un Artista stipula col proprio agente un accordo fiduciario detto Mandato di Rappresentanza Artistica (se vuoi saperne di più ne abbiamo parlato qui), la legge italiana non prescrive un determinato modello per il contratto di mandato: alcune agenzie artistiche fanno riferimento al mandato stilato dall’ARIACS (Associazione dei Rappresentanti Italiani di Artisti di Concerti e Spettacoli), che è fatto molto bene, ma altre no, e comunque ogni agente ha facoltà di redigere e/o modificare il contratto a proprio piacimento.

E’ proprio qui che bisogna stare molto attenti a ciò che si firma e conoscere i propri diritti, onde evitare di incappare in un contratto capestro (o delega capestro).

Cosa è un contratto capestro?

Per la giurisprudenza, il contratto capestro (o delega capestro) è un contratto nettamente sbilanciato, nelle clausole che lo compongono, a favore di una parte e a discapito di un’altra.

Non si tratta necessariamente di trappole, nel senso che tali clausole possono anche essere scritte in modo chiaro: è il loro contenuto sostanziale a rendere il contratto capestro.

La clausola più importante che a mio avviso deve essere assolutamente contenuta nel contratto è la clausola risolutiva: nel caso in cui, per gravi motivi, venga meno la fiducia tra rappresentato e rappresentante, ciascuna delle parti deve avere il diritto di chiedere ed ottenere lo scioglimento del contratto per giusta causa, con effetto immediato a prescindere dal termine, ovvero dalla durata espressa nel contratto.

Tale clausola tutela soprattutto l’artista, qualora l’agente si riveli ad esempio un inetto o un nullafacente, ma anche il rappresentante stesso, che ha il diritto di non voler più rappresentare un artista per validi motivi, artistici o comportamentali.

Se pensiamo che la maggior parte dei mandati prevedono un’esclusiva pluriennale, ci si rende subito conto dell’importanza di tale clausola!

In assenza della clausola risolutiva, qualora l’artista voglia recedere anzitempo dal contratto, poiché non soddisfatto dell’operato del proprio agente, nella maggior parte dei casi potrà ottenere la liberatoria dall’agente solo dietro richiesta di un congruo risarcimento monetario!

Se non vuole o non può pagare, sarà costretto a rimanere in agenzia fino alla data stabilita in cui termina il contratto, magari passando all’agente provvigioni per contratti procuratosi da solo, senza che questi muovi un dito per lui! Ecco dunque un tipico caso di contratto capestro!

La soluzione non è quella di non sottoscrivere alcun mandato, cosa che non legittimerebbe l’agente ad operare in nome dell’artista, ma di avere semplicemente accortezza di quello che si sottoscrive, chiedendo eventualmente di modificare alcune clausole per fare in modo che il contratto sia sinallagmanticamente corretto.

Nelle prossime settimane approfondiremo inoltre le differenti tipologie di contratto e parleremo dei criteri da tenere in considerazione nel momento in cui si ricerca una agenzia artistica.


Per chi avesse voglia di approfondire il tema, consigliamo la lettura del testo:
“La professione dell’Agente Lirico nel Teatro d’Opera italiano: Quadro storico, profili giuridici, aspetti pratici e prospettive future” di Massimiliano Damato, Alessandra Catteruccia, Emanuela De Roma, Michele Lai


 

Nel caso in cui doveste avere aneddoti, esperienze personali, suggerimenti o correzioni da segnalarci, scriveteci una email ad assolirica@gmail.com oppure commentate qui sotto!